PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
La Banca espone nei locali aperti al pubblico e mette a disposizione dei clienti un documento generale denominato “Principali diritti del cliente”:
richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti
riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal d.lgs. N. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. N. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob
GUIDE PRATICHE La Banca mette, inoltre, a disposizione della Clientela appositi documenti (“Guide”), predisposti da Banca d’Italia, concernenti:
l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’articolo 128-bis(Arbitro Bancario Finanziario) del d.lgs. N. 385/1993 (Testo unico bancario)
i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi più comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio Bancomat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc:
i mutui ipotecari offerti ai consumatori:
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RENDICONTO SULL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RECLAMI PERVENUTI
FOGLI INFORMATIVI ANALITICI
Si riportano i fogli informativi analitici:
Denominazione Prodotto
Destinatari prodotto
Tipologia Prodotto
FIA
Ordinario
Disponibile per Consumatori e Aziende/Professionisti
Conto a pacchetto
Programma Risparmio
Riservato Consumatori
Conto a pacchetto
Conto Internet Free
Riservato Consumatori
Conto a pacchetto
Conto a tassi variabili
Disponibile per Consumatori e Aziende/Professionisti
Conto a pacchetto
Programma Professionisti
Riservato Aziende/Professionisti
-
Programma Lavoro
Riservato Aziende/Professionisti
-
Programma Lavoro Isernia
Riservato Aziende/Professionisti
-
Conto per anticipazioni
Riservato Aziende/Professionisti
-
La Banca d’Italia, con documento del 17 febbraio 2010, ha individuato sette profili di operatività per i conti correnti destinati a consumatori, funzionali al calcolo dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) che rappresenta una misura sintetica del costo totale del conto corrente e viene indicato dalla banca nel foglio informativo e nel documento di sintesi periodico.
Si tratta di sei profili per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (cosiddetti conti “a pacchetto”) e di un profilo di operatività per i conti correnti con un sistema di tariffazione a consumo (cosiddetti conti “ordinari”).
Ciascun profilo si caratterizza, in particolare, per il numero e la tipologia di operazioni svolte annualmente e la presenza (o meno) di prodotti e/o servizi aggiuntivi (ad esempio, la carta di credito).
Si riporta un algoritmo che consente alla clientela un agevole calcolo dei costi complessivi connessi all’utilizzo delle somme secondo le proprie esigenze.
E' necessario compilare tutti i campi sotto riportati:
Fido Accordato *
Utilizzato Medio *
Importo massimo utilizzato *
Tasso Annuo Nominale *
Numero giorni utilizzo fido per trimestre *
Scelta Csa o Cms
I.S.C
Il valore dell'ISC sopra riportato rappresenta una simulazione che tiene conto di un affidamento richiesto per la durata di un anno.
Il calcolo è effettuato applicando le condizioni standard previste dal Foglio Informativo "Apertura di credito in conto corrente", fatta eccezione per il TAN che deve essere indicato dal cliente.
I fogli informativi analitici sono disponibili presso le filiali della Banca su supporto cartaceo.
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
COMUNICAZIONE TASSI FIA IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2010
DIRETTIVA MIFID (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE)
Dal 1º novembre 2007 è entrata in vigore la MIFID, la direttiva approvata dal Parlamento Europeo che definisce nuove regole per il funzionamento dei mercati finanziari, l'organizzazione degli operatori e la prestazione dei servizi d'investimento all'interno dell'UE, i cui principali obiettivi sono:
1. favorire una maggiore efficienza, trasparenza ed integrazione delle infrastrutture di negoziazione; 2. aumentare le garanzie degli investitori.
INFORMATIVA AL PUBBLICO – III PILASTRO BASILEA
Le Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, emanate con la Circolare 263/2006 dalla Banca d’Italia, disciplinano le metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari.
In particolare:
prevedono un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato ed operativi), indicando metodologie alternative per il calcolo degli stessi, caratterizzate da differenti livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo (cosiddetto “Primo Pilastro”);
introducono un sistema di auto-valutazione denominato ICAAP (cosiddetto “Secondo Pilastro”), che richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischi, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo, nell’ambito di una valutazione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento;
introducono l’obbligo di informare il pubblico, con apposite tabelle informative (cosiddetto “Terzo Pilastro”).
Il Terzo Pilastro, in particolare, introduce l’obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi, con l’obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato.
L’informativa è organizzata in quadri sinottici ("Tavole"), come previsto dall’Allegato A del Titolo IV Sezione II della Circolare 263/06 della Banca d’Italia, ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa distinta fra:
informazioni qualitative, con l’obiettivo di fornire una descrizione delle strategie, processi e metodologie nella misurazione e gestione dei rischi;
informazioni quantitative, con l’obiettivo di quantificare la consistenza patrimoniale delle banche, i rischi cui le stesse sono esposte, l’effetto delle politiche di CRM applicate.
RAPPORTI DORMIENTI La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un
Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto
un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri
rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario
nonché del comparto assicurativo e finanziario".
Si riporta nel documento allegato il dettaglio della normativa e l’elenco
dei depositi al portatore dormienti. Leggi comunicato Leggi comunicazione MEF
Ricordiamo che è possibile da questa pagina in qualunque momento:
scaricare la documentazione sopra citata
salvare la documentazione sopra citata in formato pdf, conservando i file su supporto elettronico
stampare la documentazione sopra citata e conservarla in formato cartaceo
Ricordiamo altresì che presso tutte le nostre filiali è ritirabile gratuitamente copia cartacea del documento “Principale diritti del cliente”, delle Guide “Il conto corrente in parole semplici”, “Il mutuo per la casa in parole semplici”, “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, dei Fogli Informativi e del documento “Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura”.
BLPR Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. - Sede sociale: Contrada Roseto - 82100 Benevento (BN) - Tel. 0824 320611 P.I.: 00052430626 - C.C.I.A.A. di Benevento R.E.A. 45933 - Capitale sociale interamente versato 2.600.000 Euro